Cartella esattoriale per una multa mai notificata? Non solo dev’essere annullato l’atto impositivo, ma Equitalia deve pagare anche le spese processuali. Ciò vale anche quando a non provare la notifica del verbale di accertamento sia stato il Comune: il contribuente dev’essere lasciato indenne da questi esborsi non legittimati. È la Corte di cassazione a stabilirlo con l’ordinanza n. 9528 del 12 aprile 2017, che ha rigettato il ricorso dell’agente per la riscossione e che costituisce un significativo precedente a favore del contribuente che non solo subisce l’illegittima riscossione, ma troppo spesso, pur dimostrando l’illegittimità delle attività degli enti, si vede ingiustamente compensare le spese di lite che, quindi, per la sua parte restano purtroppo a proprio carico. Nella fattispecie, Equitalia si era difesa denunciando la violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile poiché essendo necessariamente obbligata a porre in esecuzione il titolo trasmesso dall’ente accertatore, non sussisterebbe alcun nesso tra l’attività cui è demandata e l’atto presupposto che ha determinato l’accoglimento della domanda attrice, ossia la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, che – sempre per l’esattore – sarebbe di pertinenza esclusiva dell’ente impositore. La Suprema Corte nel rigettare le doglianze dell’ente per la riscossione, ha tuttavia ritenuto legittima la condanna alle spese di lite — salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita Equitalia) non ha alcun diritto — che vale anche per l’agente di riscossione nel caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione.