Mancata diagnosi e colpa medica. Hanno diritto al risarcimento da perdita di chance entrambi i genitori a causa dell’errore diagnostico consistente nel mancato avviso della malformazione del feto al momento dell’ecografia. Per la Cassazione la legge consente l’aborto terapeutico indipendentemente dalla natura e gravità delle malformazioni purché le patologie del nascituro possano mettere in pericolo la salute psichica della donna.
Con un’importante sentenza resa in data 31 ottobre, la 25849/17, la terza sezione civile della Cassazione ha riconosciuto il diritto del danno da perdita di chance ai genitori causato dall’errore diagnostico consistente nel mancato avviso della malformazione del nascituro poi nato senza gli arti superiori. Diritto che per la Suprema Corte va ritenuto sussistente anche se la malformazioni dopo la nascita possono essere giudicate non gravi in quanto non avrebbero inciso sull’espletamento di attività fisica e psichica. Ricordano gli ermellini che la legge sull’aborto, la numero 194/78, consente l’aborto terapeutico quando le anomalie del nascituro mettono in pericolo la salute della mamma, anche sul piano psichico, ma non richiede anche che esse siano gravi o che si tratti di patologie che affliggono le capacità intellettive. Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso depositato da entrambi i genitori del piccolo nato senza braccia avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia che nel ribaltare la sentenza di primo grado del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo, aveva escluso il risarcimento di un’ulteriore somma a titolo di perdita di chance (nella specie 250 mila euro per la madre e 200mila per il padre) sul rilievo che le malformazioni del bambino sono soltanto scheletriche e manca la prova che la signora avrebbe deciso per l’interruzione di gravidanza se fosse stata informata dopo l’ecografia. Per i giudici di Piazza Cavour, sbaglia la Corte di merito nell’escludere la sussistenza dei «requisiti imprescindibili» indicati dalla richiamata legge 194/78. Al contraio, la normativa non richiede la gravità delle malformazioni per potersi avvalere del ragionamento presuntivo ai fini della prova che la donna avrebbe abortito. E quindi non basta a escluderlo il fatto che il minore, poi dichiarato invalido al 100 per cento, sia risultato affetto da una patologia agli arti superiori che non incide sull’espletamento di attività fisica e soprattutto psichica.