a cura di Alessandro Siniscalchi
<<Il modulo di constatazione amichevole di incidente non ha affatto l’efficacia dell’atto pubblico, e tanto meno costituisce una prova insuperabile.>> E’ quanto si evince dall’ordinanza n. 2670/2018 pubblicata il 5 febbraio dalla III Sez. Civ. della Cassazione. Il giudice di merito può stabilire che il sinistro non è mai avvenuto se la dinamica indicata sul modulo CAI risulta smentita dai risultati della consulenza tecnica d’ufficio o da altri elementi probatori, quali le testimonianze, le registrazioni della scatola nera, il verbale redatto dalle autorità. Tutto ciò rappresenta senza dubbio un elemento in più per arginare il fenomeno delle frodi assicurative.