Ma siamo così sicuri che per votare siano veramente necessari 60 giorni dallo scioglimento delle Camere? La legge elettorale prevede che il tempo minimo sia di 45 giorni (DPR n. 361 del 1957, comma 3, articolo 11). Questo “mito” dei 60 giorni deriva dal tempo che un regolamento (quindi una norma subordinata alla legge) mette a disposizione dei ministeri dell’interno e degli esteri per revisionare l’elenco dei cittadini residenti all’estero che possono votare per corrispondenza, posto che le buste con le schede agli elettori esteri devono essere spedite entro il 18° giorno prima delle elezioni.
Ma stiamo parlando di una revisione che viene comunque svolta ogni anno entro il 31 gennaio e che quest’anno è stata fatta il 18 gennaio e che le ultime elezioni si sono svolte il 4 marzo sulla base di un elenco aggiornato. Quindi, siamo così sicuri che il Paese debba rimanere bloccato per mesi perché dei burocrati impiegano 42 giorni per revisionare degli elenchi che hanno già revisionato meno di 3 mesi fa?
La legge prevede che, per abbinare le elezioni politiche con il secondo turno delle prossime amministrative previsto per il 24 giugno, il Presidente della Repubblica abbia tempo di sciogliere le Camere fino al prossimo giovedì 10 maggio. Votare il 24 giugno si può!