Ad affermare che tutte le apparecchiature di rilevazione di velocità sulle strade dovessero essere sottoposte alla taratura periodica era stata la Corte Costituzionale, ritenendo che l’articolo 45 del Codice della Strada che disciplina la materia e che escludeva il tutor fosse, appunto, incostituzionale. Lo aveva stabilito in una sentenza, la 113 del 2015.
Tuttavia, finora, tale principio non si era applicato ad alcun caso concreto. Finora appunto. Fino al 3 ottobre, per l’esattezza, quando chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un automobilista, un altro organo di giustizia, la Corte di Cassazione, è andata oltre, deliberando – attraverso i giudici della sua sesta sezione civile – che il suddetto principio sia valido anche nel caso delle infrazioni stradali.
Nella sua ordinanza n. 24757 ha stabilito, infatti, che qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Anche il tutor, quindi, e la sua capacità di rilevare la velocità media e istantanea sui tratti autostradali dov’è installato, come ogni dispositivo elettronico capace di rilevare infrazioni, non può essere sempre infallibile e, in assenza della certificazione di avvenuto controllo, il verbale dovrà essere annullato, così come ogni sanzione relativa alla patente di guida (decurtazione dei punti o sospensione) e pecuniaria.