La Blue Whale Challenge è una pratica tristemente diffusa tra i minori d’età (che più degli adulti utilizzano le piattaforme sociali), e dalla quale ne scaturiscono tristi vicende di cronaca.
L’art. 580 c.p. sanziona «chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio».
La norma disegna una fattispecie monosoggettiva e configura un reato a forma libera: esso può essere compiuto con qualsivoglia comportamento diretto al raggiungimento dello scopo prefissato dall’agente. Inoltre, in ragione della classificazione dell’istigazione al suicidio come reato comune, il soggetto attivo può essere chiunque.
Quali sono gli elementi del reato?
Innanzitutto la cd. condotta di partecipazione all’altrui suicidio, una partecipazione che può essere di due diverse tipologie: psichica (o morale), ossia diretta a determinare o rafforzare l’altrui proposito suicidario, oppure materiale (o fisica), diretta ad agevolarne l’esecuzione, collaborando in modo in attivo od omissivo alla sua realizzazione (per esempio fornendo un mezzo diretto ad eseguire il suicidio come il veleno).Un altro elemento necessario è la presenza di un nesso di causalità tra l’evento e la partecipazione: deve necessariamente sussistere un contributo concreto ed effettivo rispetto alla realizzazione del suicidio, che sarà accertato di volta in volta.
È necessario, inoltre, che il suicidio si verifichi effettivamente oppure che si realizzi almeno un’ipotesi di tentativo, con conseguenti lesioni gravi o gravissime. Infatti, in assenza di lesioni gravi o gravissime, si ritiene che il fatto non sia penalmente rilevante e perciò non punibile.
In fine, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. I, 01/02/2007, n. 3924) ha ritenuto che l’elemento soggettivo sia configurabile come dolo generico (ossia la mera coscienza e volontà di realizzare la condotta), mentre la dottrina sul punto è divisa: alcuni indicano il dolo generico, altri il dolo specifico sul presupposto che sia necessaria la volontà di realizzare il suicidio altrui.
Il secondo comma dell’articolo prevede invece un aggravio di pena se la persona istigata o eccitata o aiutata sia minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni quattordici, oppure sia persona inferma di mente, in condizioni di deficienza psichica, affetta da altra infermità o che abbia abusato di sostanze alcooliche o stupefacenti: si tratta di un’aggravante speciale ad effetto comune.
Orbene la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2017, n. 57503, ha escluso in concreto la sussistenza del delitto de quo, ma ha implicitamente affermato la penale rilevanza della cosiddetta Blue Whale Challenge. Partendo da un’analisi circa i fatti concreti. L’indagato si è opposto all’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio di telefono cellulare e di materiale informatico, dichiarando, tra gli altri, con il terzo motivo, che c’è stata «errata applicazione della legge penale, rilevandosi in proposito l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p., posto che la minore non aveva tentato il suicidio e in ogni caso si era procurata delle lesioni non gravi, peraltro in conseguenza di condotte addebitabili ad altri. Quanto al reato di adescamento di minori, il ricorrente eccepisce l’atipicità del fatto ed inoltre rileva come entrambe le contestazioni concernono fattispecie per cui non è configurabile il tentativo, in relazione al quale peraltro la competenza sarebbe del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 4». La Corte di Cassazione, dopo un’attenta analisi è giunta alla conclusione che «coglie invece nel segno l’obiezione del ricorrente in merito all’inconfigurabilità del delitto di cui all’art. 580 c.p., in riferimento ai fatti descritti dall’ordinanza. La disposizione citata, infatti, punisce l’istigazione al suicidio – e cioè a compiere un fatto che non costituisce reato – a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato del legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale – contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie, come ad esempio quelle previste dagli artt. 266, 302, 414, 414-bis o 415 c.p. – ma altresì dell’istigazione accolta cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo delle lesioni lievi o lievissime. La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tentativo, dato che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve o lievissima». Conclude, infine, dicendo che «erroneamente dunque il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del delitto ipotizzato dal pubblico ministero, posto che il fatto, per come descritto nell’ordinanza, non integra la fattispecie contestata non essendosi verificato quantomeno un tentativo di suicidio con causazione di lesioni gravi o gravissime. Ciò peraltro non è sufficiente a determinare l’invocato annullamento del provvedimento impugnato, in quanto correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto la condotta attribuita all’indagato astrattamente riconducibile anche alla fattispecie di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undeciesc.p., qualificazione sulla quale le obiezioni avanzate con il ricorso si rivelano invece generiche e meramente assertive». Invero, occorre rilevare, infatti, che, leggendo attentamente l’art. 580 c.p., risultano manifeste delle “parole – chiave” che confermano e avvalorano la decisione della Corte di Cassazione, quali appunto la necessità che il suicidio avvenga o, quantomeno, che il soggetto si procuri delle lesioni gravissime.
Ebbene, le condotte di autolesionismo di cui, negli ultimi giorni, si stanno occupando i Media, hanno origini pregresse. Si pensi ad altri episodi di ispirazione che conducono indirettamente, colui che emula, alla morte. Ne è un esempio l’ispirazione alla magrezza, un fenomeno pericoloso, divagante e mai realmente combattuto che oggi è tornato in risalto per via della notizia delle limitazioni dei profili che promuovono perdita di peso e diete rigide da parte di Tik Tok, che ha conseguentemente deciso di oscurare tutti gli account di questo genere
Nel nostro paese una legge ancora non c’è, nonostante i solleciti che si sono susseguiti nel corso degli anni, come la proposta di legge del 28 novembre 2008 ed il Decreto Bipartisan del 2018. Entrambi i testi di legge ambivano alla stigmatizzazione della condotta criminosa nell’articolo 580 bis del codice penale rubricandolo stavolta “Istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare” e prevedendo che “Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l’anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l’esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000″. Se il reato è commesso nei confronti di una persona minore di 14 anni o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e di una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000″. Il Decreto Bipartisan è ancora al vaglio delle Camere e si auspica che divenga finalmente legge, visto che attualmente non esistono linee guida nazionali per questo fenomeno in esponenziale crescita, né misure concrete per fermarlo.
Se una chiara norma che induca a punire l’autore dell’istigazione all’anoressia non esista, tuttavia, la Corte di Cassazione offre un valido appiglio per tutelare chi soffre di anoressia e disturbi alimentari. Già nel 2002 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza numero 6500, ha riconosciuto che chi rifiuta il cibo per un problema patologico grave deve essere paragonato ad una persona invalida e, pertanto, ha diritto al riconoscimento dell’invalidità. La vicenda traeva origine dal caso di una donna calabrese affetta da una complessa condizione che inficiava le possibilità di recupero e che, se non fosse stata seguita con costanza dai familiari, avrebbe smesso di alimentarsi. Con l’intervento giurisprudenziale in esame viene per la prima volta riconosciuta la totale inabilità lavorativa e l’indennità di accompagnamento in favore di chi non è capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, cioè “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente una persona normale di corrispondente età e che rendono chi non è in grado di compierle bisognoso di compagnia”. “Rientrano in questa categoria coloro che non riescono autonomamente a vestirsi, a lavarsi, a nutrirsi, ad uscire di casa per fare degli acquisti”: nella sentenza viene riconosciuto che anche chi soffre di anoressia non è in grado di avere cura di sé stesso. Inoltre, la Cassazione specifica che i diritti di chi soffre di anoressia non devono essere stabiliti in base al rigido criterio delle tabelle che identificano una percentuale di invalidità legata ad una singola patologia, ma chiede che quel criterio debba essere complessivo, cioè bisogna considerare le condizioni di salute del paziente globalmente. Sul piano pratico, ciò si traduce in un notevole passo avanti, perché le tabelle che stabiliscono la percentuale di invalidità di una patologia non fanno riferimento all’anoressia, ma solo ai disturbi psichici, in cui essa rientra. Occorrerà dunque valutare caso per caso la sindrome anoressica e valutare se lo stadio della malattia dia diritto all’ indennità di accompagnamento: tale diritto si concretizza allorché le condizioni generali fisiche e psichiche siano tali da configurare un grave quadro di deterioramento generale. Anche i casi meno gravi, con condizioni generali solo parzialmente compromesse, potranno ottenere il riconoscimento di una certa percentuale di invalidità, senza il contemporaneo diritto all’accompagnamento. Anche con riguardo al tema del diritto di visita ai figli minorenni da parte della madre affetta da anoressia, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza numero 6200 del 2009. In particolare è stato respinto il ricorso di un uomo avverso la sua ex moglie, in cui chiedeva di vietarle l’incontro con i figli a lui affidati proprio per “la personalità psicotica della madre” che l’aveva portata ad “un ripiegamento in sé stessa con rifiuto della vita sociale”.
L’excursus riproposto, vale ad analizzare una fenomenologia che esiste da tempo e su cui il Legislatore non deve farsi cogliere impreparato davanti a tristi episodi che passano alla cronaca ma restano impuniti, in quanto non esiste una valida norma che stigmatizza la condotta criminosa.
Occorrerebbe che il Legislatore rivalutasse la norma di cui all’art. 580 C.P. e contemplasse in tal modo anche le fattispecie che conducono alle lesioni e non solo al decesso.
In tal modo riceverebbero adeguata tutela tutti quei fenomeni in cui la vittima emulando l’autore del reato, apporti dei danni fisici e psichici alla propria persona.
A cura dell’Avv. Giovanna Russo