Va annullata la cartella esattoriale limitatamente alla non debenza degli interessi ed aggi perché non sufficientemente motivati. Così l’importante sentenza n. 3802/2017, depositata il 22/12/2017 e ritirata in data odierna, emessa della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – di Lecce che ha accolto le tesi difensive esposte dall’avvocato Maurizio Villani che difendeva un’azienda salentina nella sua qualità di contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento di oltre ottocentomila euro. Infatti, nelle cartelle esattoriali gli interessi ed aggi devono essere indicati in modo preciso e chiaro per consentire al contribuente di effettuare la ricostruzione del calcolo operato e verificare, quindi, la correttezza di quanto richiesto. I giudici leccesi hanno correttamente applicato principi già espressi dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con le sentenze nn. 4516/2012, 24024/2015 e 9799/2017. Infatti, i giudici di legittimità hanno precisato che la cartella esattoriale, quando non sia stata preceduta da avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), come peraltro già chiarito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 26330 del 16/12/2009. Il contribuente non deve svolgere difficili indagini matematiche e finanziarie per comprendere come si sia arrivati alla cifra iscritta a ruolo, perché in tal modo viene violato il suo diritto di difesa, come chiaramente precisato dalla succitata sentenza n. 4516/2012 della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria -. Pertanto i contribuenti possono tempestivamente impugnare le cartelle esattoriali se manca un riferimento chiaro e preciso sul calcolo degli interessi e degli aggi.