di Alessandro Siniscalchi
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 n. 12 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che disciplina le procedure di notificazione a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada. La notifica digitale si considererà effettuata, per il comando di polizia, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC. Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio per PEC scaduta) il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore. Infine la stessa procedura ordinaria postale potrà essere utilizzata dagli organi di polizia stradale qualora la notifica digitale non risulterà possibile per qualsiasi altra causa (per esempio utente privato sprovvisto di domicilio digitale e posta elettronica certificata). La comunicazione elettronica dovrà avere come oggetto la dicitura “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” e dovrà includere, in allegato, la copia del verbale, sottoscritta con firma digitale, e la relazione di notifica. Inutile invocare il mancato controllo della casella: le regole sono quelle previste dal decreto del Presidenziale n. 68 del 2005, che rende nulle la mancata consultazione della Pec o la non lettura del messaggio. Infatti, la procedura di consegna della multa via e-mail (insieme al documento che certifica l’invio e l’avvenuto arrivo sulla Pec, entrambi generati dal sistema di spedizione della Polizia e conservati in archivio) costituisce piena prova dell’avvenuta notificazione.