Il fenomeno delle unioni miste, rappresenta un pericoloso campanello d’allarme per la società attuale, atteso che sono in spaventoso aumento i genitori stranieri disposti a rapire il figlio portandolo all’estero e l’Italia è tra i paesi più a rischio nella classifica europea. Basti pensare che nell’ultimo quinquennio il fenomeno è raddoppiato con la conseguenza che esistono genitori che per anni, non hanno avuto più notizie dei propri figli.E’ il tipico reato di “sottrazione di minore” che il nostro codice disciplina in tre fattispecie distinte rubricate agli artt.573 (Sottrazione consensuale di minore), 574 (Sottrazione di persone incapaci), 574 bis (Sottrazione- trattenimento di minore all’estero).
Quest’ultima ipotesi delittuosa è stata introdotta con la legge n.94 del 15 Luglio 2009, nota come “Pacchetto Sicurezza” e tende a punire proprio quel fenomeno che negli anni è andato aumentando, a cagione della diffusione delle relazioni miste. In pratica, è punito chiunque sottragga un minore al genitore esercente la potestà, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore, impendendo in tutto o in parte l’esercizio della potestà genitoriale. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni; se il fatto è commesso nei confronti di minore che abbia compiuto i quattordici anni e con il suo consenso, la reclusione è da sei mesi a tra anni.
Se il fatto è commesso da un genitore in danno del figlio minore, alla condanna segue la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale; ciò se e quando la condotta posta in essere determini l’espatrio del minore, contrariamente, troveranno applicazione le condotte previste dagli artt. 573 e 574. Benchè esista un preciso sistema repressivo della condotta descritta, bisogna tuttavia sottolineare che le norme non sono sufficienti a tutelare il genitore a cui sia stato sottratto il figlio; innanzi tutto in quanto, il procedimento funzionalizzato alla restituzione del figlio non avviene nel paese dove è stato commesso il reato, bensì in quello dove il bambino è stato portato e, purtroppo, ciascun Paese tende a difendere il proprio concittadino, in quanto in Europa non esiste un diritto di famiglia unico per tutti gli Stati. La maggior parte dei casi resta senza alcuna soluzione e molti invece, non vengono neppure denunciati. “Se i bambini si trovano nei paesi europei la convenzione dell’Aja soccorre in aiuto in modo abbastanza agevole: le autorità dei paesi membri si mobilitano consentendo il ricongiungimento tra genitori e figli sottratti”. Ma non è così per tutti gli altri stati che non fanno parte dell’Unione.
L’Italia non sempre riesce a farsi rispettare dagli altri Paesi, ciò non fa che acuire il timore per le coppie miste che in Italia crescono sempre di più; tuttavia, poiché più della metà dei matrimoni misti falliscono, di conseguenza aumentano le sottrazioni internazionali dei minori. E’ importante considerare che, aldilà delle criticità caratteriali, che normalmente possono generare crisi all’interno della coppia, nelle unioni miste concorrono molti più fattori alla rottura del vincolo, come la religione, l’alimentazione, la radice culturale come il patriarcato, ancora fortemente radicato in molti africani. A questo punto, gli “addetti ai lavori” dovrebbero quanto meno tentare di arginare il fenomeno quando ancora tutto è in fieri nello stato italiano, impedendo l’espatrio come primo provvedimento e creando una sinergia con tutte le autorità per dissuadere il genitore “ladro” e senza scrupoli, pronto anche ad offrire denaro affinchè siano rapirti minori da portare all’estero.
Presidente Avv. Tiziana TOMEO