I contribuenti che hanno carichi affidati all’agente della Riscossione potranno presentare l’istanza di adesione alla c.d. rottamazione bis delle cartelle entro, e non oltre, il prossimo 15 maggio 2018.
L’invito a salire sul treno della rottamazione costituisce, certamente, fanno sapere gli esperti tributaristi, Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi, l’ultima possibilità per chiudere il proprio debito con l’Agenzia della entrate-Riscossione, prima che essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi.
La c.d. “rottamazione bis” delle cartelle è, infatti, senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017).
La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura disciplinata dall’art. 6 del D.L. n.193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili .
Invero, con l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata nuovamente disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora (per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge), restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive). È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive; in tale eventualità, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero.
Più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la c.d. “Estensione della definizione agevolata dei carichi” ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
Non potranno beneficiare, invece, della definizione agevolata:
• i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
• i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). In buona sostanza, la definizione agevolata non potrà essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste.
Ebbene, il legislatore nel disciplinare la rottamazione bis ha previsto tre vie procedurali distinte:
a. la prima, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017
b. la seconda, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016;
c. la terza, inerente i c.d. “ripescati”, intendendo come tali tutti coloro a cui era stata negata la possibilità di aderire alla prima rottamazione, perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016).