Quanti matrimoni saltano prima della fatidica data di celebrazione e quanti fidanzati si mangiano le mani per i doni fatti in costanza di fidanzamento senza che se ne possa chiedere la restituzione? Se è vero che al cuor non si comanda e spesso quando si è infatuati non si pensa alle conseguenze e tanto pur vero che per la Cassazione il dono fatto non può essere chiesto indietro se questo è una casa della quale se ne cointesta il 50 % della proprietà e non si seguono le prescrizioni del codice civile in materia di “donazione con riguardo di matrimonio” o “donazione obnuziale” che dir si voglia, che secondo l’articolo 785 del codice civile non produce effetti se le nozze non vengono celebrate, con la conseguente carenza del diritto alla restituzione del bene eventualmente dato. In tali casi, non può essere considerata come obnuziale una donazione indiretta: affinché si configuri l’atto di liberalità vincolato al matrimonio è necessario indicare in modo esplicito in un atto pubblico le finalità della disposizione patrimoniale, il che non si concilia con il meccanismo della donazione indiretta che si ha quando chi compra l’immobile lo paga da solo per intero, ma lo intesta al 50 % a un’altro soggetto. I principi in questione emergono dall’ordinanza 14203/17, pubblicata il 7 giugno dalla Cassazione. Nella fattispecie, gli ermellini hanno rigettato il ricorso dell’ex fidanzato al quale non resta che pagare il conguaglio alla ex per la quota dell’immobile ricevuta in sede di divisione dopo la fine del fidanzamento. A dire il vero i giudici di appello avevano ritenuto accertato la natura remuneratoria della donazione in quanto la cointestazione della casa sarebbe avvenuta per un dovere di riconoscenza morale verso la donna che per sette anni avrebbe dato una mano alla gestione del ristorante di proprietà del compagno. L’ex fidanzata aveva specificato che la data delle nozze era stata concordata oltre un anno prima dell’acquisto dell’immobile, che avviene quando le pubblicazioni di matrimonio sono scadute senza essere rinnovate. Per i giudici della sesta sezione civile, in ogni caso la donazione obnuziale non si può configurare perché costituisce un negozio formale e tipico che è delineato in modo chiaro dalla legge nei suoi requisiti di forma e sostanza, visto che si perfeziona con il matrimonio e vi risulta comunque vincolato: l’efficacia e la caducazione sono dunque differenti rispetto alle altre donazioni dal momento che bisogna indicare in modo specifico il matrimonio in vista del quale la liberalità viene effettuata, e che quindi non risulta compatibile con la donazione indiretta.