a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
Colui che vanta un credito nei confronti di un soggetto, per essere sicuro di non perdere definitivamente il proprio denaro, deve esercitare il diritto a pretendere il pagamento in un termine di tempo ben preciso, inviando ad esempio una lettera al debitore, una diffida di pagamento, una messa i mora, un precetto o avviando un’azione giudiziale. Se, infatti, questo periodo di tempo decorre senza che il creditore abbia esercitato il relativo diritto, il debito si estingue per prescrizione. In sostanza, significa che il creditore non potrà più esigere dal debitore il pagamento. La prescrizione è un istituto giuridico previsto dal Codice civile ( dagli articoli 2934 – 2963), di particolare importanza, perché risponde ad un’esigenza fondamentale, e precisamente a quella della certezza nei rapporti giuridici e della certezza del diritto. Essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Qualora tuttavia in virtù degli usi o, per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, esso, in difetto di accordo, è determinato dal giudice. I termini di prescrizione possono essere “sospesi” nel senso che non decorrono per un determinato periodo di tempo (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non hanno rappresentante legale) oppure “interrotti”, nel senso che ricominciano a decorrere dopo il compimento di ciascun atto interruttivo della prescrizione. I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c). Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni: • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; • il capitale nominale dei titoli di Stato; • le annualità delle pensioni alimentari; • le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; • le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti); • le rate dei mutui; • le spese condominiali; • le spese di ristrutturazione; • le assicurazioni; • le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata; • le multe • gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; • le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro; • i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese; • l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori; • il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli)
Si prescrivono in tre anni: • la tassa automobilistica di circolazione comunemente definita “BOLLO AUTO”; • il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto); • il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; • il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero; • il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Si prescrive in un anno: • il diritto del mediatore al pagamento della provvigione; • i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi. • i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea; • il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni; • il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; • le rette scolastiche; • gli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi; • il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; • il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione; • il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; • il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in sei mesi: • il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano; • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.