L’art 24 della nostra costituzione recita “ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Quindi lo Stato attraverso l’istituto del gratuito patrocinio garantisce a tutte quelle persone che si trovano in una condizione di disagio economico il diritto di farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; nel penale, la soglia di euro 11.528,41 è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando la controversia riguarda diritti della personalità (es.: separazione, divorzio, filiazione ecc.), ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Per richiedere il gratuito patrocinio in ambito civile occorre rivolgersi alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente; in sede penale può essere presentata anche all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. La domanda deve essere presentata personalmente (o a mezzo racc. r.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente), ovvero dal difensore che autentichi la firma dell’interessato. Dopo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sarà necessario pagare alcunché all’avvocato nominato, poiché verrà retribuito dallo Stato. L’avvocato che, nonostante la nomina col gratuito patrocinio percepisce compensi, commette grave illecito disciplinare.