L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale erogato dall’INPS, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18. Lo scopo principale del riconoscimento di questa provvidenza è di favorire il sostentamento del nucleo familiare perché si faccia carico della persona invalida evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza. Possono ottenere la prestazione i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti: • invalidità 100% per malattie fisiche o psichiche; • impossibilità ed incapacità alla deambulazione, ossia essere nell’impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l’aiuto continuo di un accompagnatore; • essere cittadini italiani oppure stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno da almeno 1 anno; • avere residenza stabile ed abituale in Italia. Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non sono previsti limiti minimi e massimi di età: può essere riconosciuta a un bambino (in alternativa all’indennità di frequenza), a un adulto in età lavorativa (con o senza pensione di inabilità a seconda del reddito) ma anche all’over 65enne senza pensione di inabilità. L’indennità è incompatibile con: il ricovero in istituto a spese dello Stato o di altro ente pubblico, con indennità di frequenza (art. 3, Legge 289/90), con analoghe indennità elargite per causa di guerra o concesse per causa di lavoro o di servizio. L’importo dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2017 è di euro 515,43 al mese, pagati per 12 mensilità e non è soggetta ad Irpef. Per poter presentare domanda all’ INPS è necessario, preliminarmente ottenere il rilascio del certificato introduttivo da parte del proprio medico di base, contenente anche il codice identificativo da allegare alla richiesta. La domanda va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell’INPS (a cui si accede tramite PIN), sia attraverso patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione i loco canali telematici Successivamente l’ INPS fissa la data della visita innanzi alla Commissione medica integrata per l’ invalidità civile, che visiterà il richiedente, valutando anche tutta la documentazione prodotta per provare la sussistenza dei requisiti. Alla fine degli accertamenti l’ Istituto manda al richiedente il verbale definitivo. Se il beneficio viene concesso, il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di mancata concessione dell’ indennità di accompagnamento, l’ interessato ricorrendo all’assistenza di un legale può proporre ricorso entro sei mesi dalla data di comunicazione del verbale.