“SALVIS IURIBUS – IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Le principali notizie da sapere per una successione sicura

“SALVIS IURIBUS – IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Le principali notizie da sapere per una successione sicura

“SALVIS IURIBUS – IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Le principali notizie da sapere per una successione sicura

 

a cura del dott. Alessandro Siniscalchi

La morte di qualunque persona determina l’apertura della successione. La successione per causa di morte è il “passaggio” di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente l’apertura della successione, cioè il trasferimento dei diritti ereditari, avviene (secondo quanto recita l’art. 456 codice civile) alla data del decesso e nel luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius”. L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici che fanno capo al “de cuius”, sia per quanto riguarda i crediti, e sia per quanto riguarda le passività; ma non esiste alcun obbligo da parte dell’erede di accettare l’eredità, che può quindi venire anche rifiutata. Ci sono due importanti e diversi tipi di successione secondo quanto dispone l’articolo 457 del codice civile a) Successione legittima (art. 565 codice civile) chiamata anche, con una espressione latina, “ab intestato” e si verifica quando la persona defunta non ha lasciato alcun testamento; b) Successione testamentaria che si verifica quando la persona defunta ha disposto, con un valido testamento, a chi devono essere devoluti i suoi beni dopo la propria morte. Ovviamente, in questo caso, l’articolo 457, terzo comma, del codice civile, stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. In caso di successione ereditaria, bisogna sapere che: I – La dichiarazione di successione deve essere presentata entro il termine di 1 anno dall’apertura della successione. Chi non presenta la dichiarazione di successione entro il termine previsto dalla legge viene punito con sanzioni pecuniarie. II – Per stabilire chi sono gli aventi diritto all’eredità è necessario verificare se il defunto ha o meno lasciato un testamento. Se non c’è testamento la successione si devolverà a favore dei soggetti e per le quote fissati/e dalla legge. III – Se si è già in possesso del testamento olografo del defunto è sufficiente consegnarlo ad un notaio unitamente ad un estratto per sunto degli atti di morte affinché si proceda alla sua pubblicazione. IV – Se si ritiene che il defunto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non se ne conosce il nome, si potrà fare un’apposita richiesta, accompagnata dall’estratto dell’atto di morte, al Consiglio Notarile distrettuale il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto. E’ opportuno rivolgere la stessa richiesta anche all’Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai non più in attività. Si può inoltre consultare il Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma. Il Registro Generale dei Testamenti consente di sapere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. V – L’eredità si acquista con l’accettazione; il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni. L’accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita. Si può anche accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per evitare la confusione dei patrimoni e quindi di rispondere dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale). VI – L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. L’acquisto dell’eredità può avvenire, sempre tacitamente, per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro 3 mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all’inventario dell’eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione della possibilità di rinunciare all’eredità. VII- Il legato, al contrario dell’eredità, non deve essere accettato in quanto entra immediatamente nella disponibilità del beneficiario, in quanto consiste nella attribuzione ad una determinata persona di un singolo bene o diritto senza che vi sia alcuna assunzione di responsabilità per i debiti ereditari.