a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
L’articolo 1122-ter del codice civile stabilisce espressamente che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza debbano essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. Si precisa che quando il Codice parla di ‘intervenuti’ fa riferimento ai condomini che, appunto, intervengono in assemblea mentre quando parla di condomini che “partecipano” al condominio fa riferimento al numero di condomini che costituiscono il condominio. I costi relativi all’installazione di sistemi di videosorveglianza verranno ripartiti tra i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà. Qualora l’impianto di videosorveglianza fosse installato sarà necessario adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi vi è quello di: – segnalare le telecamere con appositi cartelli; – le registrazioni potranno essere conservate per un termine massimo di 48 ore; – le telecamere potranno riprendere esclusivamente le parti comuni. Il mancato rispetto delle prescrizioni privacy potrà essere punito con sanzioni amministrative o penali oltre ad eventuali richieste di risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.