a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
L’esigenza di ridurre il contenzioso giudiziario e deflazionare il carico della macchina giudiziaria, ha indotto il legislatore italiano ad incrementare sensibilmente il numero degli strumenti, alternativi al giudizio. La mediazione e la negoziazione assistita sono due istituti che mirano a risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite. La differenza fondamentale tra i due istituti, sta nel fatto che nella mediazione abbiamo la presenza di un mediatore, soggetto estraneo alla vicenda che assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Nel caso, invece della negoziazione assistita, le parti e gli avvocati negozieranno fra loro senza l’aiuto del mediatore per riuscire a trovare un accordo Quali sono i casi nei quali è obbligatorio la mediazione e quelli in cui invece scatta la negoziazione? Due sono i casi in cui una parte ha l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di invitare, tramite l’avvocato, l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita:
• quando si vuole esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (non più rientrante tra i casi di mediazione obbligatoria dopo la riforma operata dal d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013);
• quando si vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria. Deve preliminarmente ricorrere alla mediazione chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di:
• liti condominiali;
• liti per diritti reali;
• liti per divisione;
• liti per successioni ereditarie;
• liti per patti di famiglia;
• liti su locazione e affitto uso abitativo o commerciale;
• liti per comodato;
• liti per affitto di aziende;
• liti per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
• liti di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
• liti su contratti assicurativi, bancari e finanziari.