a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
Ai sensi dell’art.1592 c.c. ” Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita’ per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero’ vi e’ stato il consenso del locatore, questi e’ tenuto a pagare un’ indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”. In tema di locazione, il principio generale di cui all’art. 1592 c.c., in forza del quale il conduttore non ha diritto ad indennità per miglioramenti apportati alla cosa locata, trova eccezione con riferimento alla ipotesi in cui il locatore abbia a ciò prestato il proprio consenso, con conseguente facoltà del conduttore di richiedere un’indennità corrispondente alla minor somma inter expensum et meliorandum. Tale facoltà va necessariamente esercitata al momento della riconsegna dell’immobile al locatore, potendo solo in tale occasione operarsi una utile comparazione tra l’importo delle spese sostenute dal conduttore ed l’incremento di valore conseguito dall’immobile. La manifestazione di consenso del locatore, non può desumersi da un suo comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara e non equivoca espressione di volontà, da cui possa desumersi la esplicita approvazione delle innovazioni medesime.