Il 20 luglio u.s., il Prefetto di Avellino, ha diramato una circolare, avente per oggetto: ”Sospensione patente – art.186 del C.d.S.“, di quelle destinate a lasciare il segno ed avrà il merito, quantomeno, di fare chiarezza sugli effettivi poteri del Prefetto che è, si badi bene, la massima autorità di Pubblica Sicurezza, in ambito provinciale ed è il rappresentante del Governo, quindi titolare di poteri e funzioni, molto ampi. Nella circolare di cui trattasi, fra l’altro, si legge: ” ….Si premura, pertanto di NON ritirare più il documento di guida, in caso di violazione dell’art.186, comma 2 lett.”B” (tasso alcolemico fra 0.81 g.l. e 1,5 g.l), inviando allo scrivente soltanto il relativo rapporto“. In sintesi, la circolare del Prefetto di Avellino, al di la dei motivi che lo hanno indotto a diramare il documento, va a modificare, quantomeno, l’applicazione di norme comunque presenti nel Codice della Strada . Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), con tutto il rispetto dovuto al Prefetto di Avellino, ritiene che il personale delle Forze di Polizia rivestono, fra l’altro, la qualifica di “pubblico ufficiale” nonché di Ufficiale o Agente di P.G. ed in quanto tali, sono tenuti al rispetto di tutte le leggi dello Stato e ad operare di conseguenza. Il LI.SI.PO., pur astenendosi dall’esprimere giudizi sull’opportunità o meno, di diramare la circolare in questione, ritiene, non per polemica, ma solo al fine di dare certezze, che forse è il caso di chiarire se il Prefetto ha il potere di modificare, di fatto, quanto previsto dal Codice della Strada ed il LI.SI.PO., si chiede: cosa succederà se una pattuglia rileva per un guidatore, la presenza di tasso alcolemico fra 0.81 g.l. e 1,5 g.l., senza procedere al contestuale ritiro della patente e, subito dopo, questi provoca un incidente? Il LI.SI.PO. nell’esprimere rispetto per il Prefetto di Avellino, ritiene esternare i propri dubbi e le proprie perplessità, affinché sia fatta maggiore chiarezza in ordine all’applicazione della circolare in questione.