L’agenzia per la sicurezza stradale statunitense, dopo la morte di quattro persone, ha aperto un’indagine su alcuni modelli Hyunday e Kia per accertare eventuali problemi agli airbag. Nello specifico sono 425.000 Kia Forte del 2012-2013 e Hyundai Sonata del 2011. Nel caso dei quattro decessi, non si sarebbero aperti gli airbag. Obiettivo delle autorità americane è accertare anche se anche altre case automobilistiche possano avere problemi analoghi con gli airbag. E’ l’ennesima puntata della vicenda degli airbag difettosi con questi ultimi episodi in ordine di tempo. Poiché questi modelli possono utilizzare airbag di fornitori diversi, sia al variare dell’area geografica in cui sono stati venduti sia in funzione del lotto di produzione, non tutti gli esemplari sono coinvolti dal difetto. In Italia in caso d’incidente stradale se l’airbag non funziona paga la casa automobilistica. Un precedente importante, in questo senso, è stato fissato da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 14 del 5 gennaio 2010) la quale stabilisce che, se in caso di incidente stradale l’airbag non si apre, la casa automobilistica è tenuta a risarcire i familiari per i danni derivanti dalla morte del conducente. La decisione definitiva giunge alla fine di una controversia tra i parenti di automobilista che ha perso la vita, appunto, in un incidente stradale a causa della mancata attivazione dell’airbag. Già il Tribunale di Tortona, in primo grado, e poi la Corte d’Appello di Torino, avevano stabilito la responsabilità della casa produttrice – la Opel in questo caso – e quindi l’obbligo di risarcire gli eredi. La casa automobilistica sosteneva invece il “difetto di motivazione” delle precedenti sentenze. Ma la Suprema Corte le ha dato torto. La Cassazione pone tuttavia una condizione: sta al danneggiato provare “il collegamento causale tra le lesioni subite e l’omesso funzionamento dell’airbag”. Dal momento che questa relazione era già stata dimostrata dai periti nei gradi di giudizio precedenti, secondo la Corte la responsabilità del produttore è fuori discussione. Il caso, ricade sotto la disciplina della responsabilità del produttore (ora contenuta nel Codice del Consumo) in base alla quale il produttore è tenuto a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto difettoso anche se non risulta (o non si può provare) l’elemento soggettivo della colpa. La responsabilità del produttore viene definita pertanto “responsabilità oggettiva“.