Jobs Act: “Tra i primi decreti attuativi del 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri adotta disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il congedo per le donne vittime di violenza di genere. Un significativo passo avanti in materia di tutela verso le donne e la famiglia”.
La Consigliera di parità, Domenica Marianna Lomazzo, esprime grande soddisfazione per quanto è stato adottato da parte del Consiglio dei Ministri ,su proposta del ministro Poletti, in materia di supporto alla famiglia e alle donne vittima di violenza. Dalle disposizioni normative, poste in essere con i primi decreti attuativi del Jobs Act, si evince in maniera chiara la consapevolezza da parte del Consiglio dei Ministri che la maternità è un valore sociale da tutelare e che la violenza a danno delle donne è una piaga collettiva da contrastare con ogni mezzo. Di fatti con i decreti attuativi adottati, da una parte, pongono in essere soluzioni dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre e,quindi. sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di salute della madre. Il decreto,inoltre, prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti e vengono inoltre introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Nel contempo oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità si pongono in essere due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. I decreti attuativi prevedono,inoltre, anche il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice e la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.
“Sono questi primi provvedimenti significativi volti alle eliminazione delle tante discriminazioni che le donne ,a causa della struttura della nostra società non ancora a misura di donne ed uomini, sono costrette a subire in ambito sociale e lavorativo .Provvedimenti che si auspica in futuro vengano accompagnati da un’ancora più incisiva politica di valorizzazione e promozione delle competenze del merito e dei saperi delle donne a partire dal mondo del lavoro.”