Us Avellino condannato a pagare quattro ex tesserati.

Us Avellino condannato a pagare quattro ex tesserati.

[responsivevoice_button voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta l’articolo”]

di Redazione sportiva

L’Avellino è stato condannato dalla Commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti a corrispondere le spettanze a quattro ex tesserati che rispondono al nome di Nicola Ciotola, Filippo Capitanio, Ettore Corrado Lagomarsini e Niccolò Dondoni. La società ha 30 giorni di tempo per saldare le mensilità di giugno 2019, non pagate ai calciatori di cui sopra dalla vecchia gestione Sidigas. L’ammontare della somma totale è equivalente 12.780 euro. Ecco il comunicato.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Filippo CAPITANIO , chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.3.230,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie
controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto
dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO
1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo CAPITANIO della somma di €.3.230,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati
dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI , chiedeva la condanna
della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie
controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto
dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO
1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Ettore Corrado LAGOMARSINI della somma di
€.3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati
dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Niccolo’ DONDONI , chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.2.750,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie
controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto
dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO
1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Niccolo’ DONDONI della somma di €.2.750,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati
dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Nicola CIOTOLA , chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.3.800,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie
controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto
dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO
1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola CIOTOLA della somma di €.3.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati
dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.