Una decisione decisamente a favore dei vacanzieri quella resa dalla Cassazione Civile con l’ordinanza n. 6830 pubblicata il 16 marzo scorso, con la quale un turista rapinato all’interno di un villaggio si è visto confermare anche il diritto al danno non patrimoniale da cosiddetta “vacanza rovinata”. I giudici della sesta sezione civile hanno, infatti, ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello di Campobasso che aveva accolto la richiesta risarcitoria comprendente sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali di un malcapitato vacanziere che si era visto aggredire riportando, peraltro, lesioni e derubare di un orologio del valore di oltre 2000 euro all’interno di un villaggio. I giudici della corte territoriale, avevano ritenuto giusto condannare il tour operator responsabile dell’organizzazione del viaggio alle «spese vive del soggiorno non portato a compimento e agli ulteriori danni consistenti nelle lesioni patite (pugno sferrato dal rapinatore) e nella vacanza rovinata». Il principio adottato dalla corte di appello, infatti, si conforma all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata «purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime». Nè spetta alla corte di cassazione il sindacato sulla prova della carenza o meno della vigilanza all’interno del villaggio ove avvenne l’aggressione e la rapina. Al tour operator, quindi, non resta che pagare così come è accaduto anche in numerosi precedenti sparsi sul territorio nazionale patrocinati dai collaboratori dello “Sportello dei Diritti”.