Una dei più odiosi atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate riguarda senz’altro gli avvisi di rettifica delle compravendite di immobili, che comportano troppo spesso richieste di esborsi non giustificati dal reale valore di vendita dei beni da parte del contribuente, perchè effettuati solo sulla base di ricalcoli ipotetici e non fondati su elementi obiettivi.Un caso molto importante è stato risolto positivamente per due contribuenti salentini da parte della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione staccata di Lecce, che con la recentissima sentenza 1992/2016 depositata in cancelleria il 26 luglio scorso, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’avvocato Maurizio Villani che difendeva l’acquirente, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Lecce in merito alla valutazione di un immobile. In particolare, i giudici leccesi hanno chiarito che nella valutazione di un immobile si deve tenere conto del fatto che il Comune non aveva ancora approvato il piano particolareggiato, sicché, in assenza dei necessari parametri, non era possibile elaborare, su basi realistiche, l’ipotetico valore di trasformazione dell’area da cui ricavare poi il relativo valore di mercato. In conclusione sostiene, infatti, la Corte territoriale “nessun concreto riscontro probatorio supporta la stima effettuata sulla base di ipotetici parametri dell’Agenzia del Territorio e recepita nell’impugnato avviso di rettifica”.