Ciò vale non solo ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora esso sia stato stipulato per il tramite di un’agenzia di viaggi on-line.Il fatto: “Il sig. Krijgsman prenotava, per il tramite di un’agenzia di viaggi on-line, un volo di andata e ritorno da Amsterdam Schiphol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname), operato dalla compagnia aerea SLM. Il decollo del volo di andata era previsto per il 14 novembre 2014. Il 9 ottobre 2014, la SLM comunicava all’agenzia di viaggi la cancellazione di tale volo. Il 4 novembre 2014, il sig. Krijgsman riceveva un messaggio di posta elettronica dall’agenzia di viaggi che lo informava del fatto. Appellandosi al regolamento dell’Unione in materia di compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione del volo1, il sig. Krijgsman chiedeva alla SLM un risarcimento danni forfettario di EUR 600. Tale regolamento prevede, segnatamente, che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. La SLM ha, tuttavia, negato la compensazione pecuniaria al sig. Krijgsman, in ragione del fatto che l’informazione sulla modifica della data di partenza era stata trasmessa all’agenzia di viaggi il 9 ottobre 2014. Dal canto suo, l’agenzia di viaggi informava il sig M. Krijgsman che essa declinava ogni responsabilità, poiché che il suo mandato si limitava alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei ed essa, non era, quindi, responsabile delle modifiche di orari. A suo avviso la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere spettava al vettore aereo, al quale era trasmesso, nel dossier di prenotazione, l’indirizzo di posta elettronica del passeggero. Successivamente, il sig. Krijgsman adiva il rechtbank Noord-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM al pagamento della compensazione pecuniaria. Ritenendo che il regolamento europeo non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un’agenzia di viaggi o di un sito Internet, tale giudice ha deciso d’interrogare la Corte di giustizia.” Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che, conformemente al regolamento, l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento. La Corte precisa che un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi on-line. Per contro, la Corte rileva che gli obblighi assolti dal vettore aereo in forza del regolamento non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi. Infatti, il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.