Pessimo inizio d’anno per l’amministrazione comunale di Nola. Il Tribunale Civile, con sentenza n. 1 del 2 gennaio 2016, ha condannato il Comune di Nola a pagare il considerevole importo di euro 1.059.233,47, oltre interessi, per violazione delle norme di applicazione della Legge 32/1992 che fissa i termini per la erogazione dei contributi alla ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980.
La vicenda riguarda il condominio Palazzo Alfano, sito in angolo tra piazza Paolo Maggio e via Ambrogio Leone. L’edificio, gravemente danneggiato durante il sisma, versa in un grave stato di degrado strutturale, tanto che lo stesso sindaco di Nola, con l’ordinanza 2409 del 18 giugno 2010, ordinava “eseguire AD HORAS tutti I lavori necessari atti ad eliminare il pericolo rilevato, nonché procedere alla verifica statica delle strutture”. Ciò anche perché l’edificio in questione sorge in un punto centrale del percorso della processione dei Gigli e ciò aggrava sensibilmente il rischio di danni alle persone in caso di crolli.
Il 2 aprile 2012 il Comune di Nola riconosceva ai proprietari del Palazzo Alfano la somma di euro 1.059.233,47 quale contributo per la ristrutturazione ai sensi delle norme sul dopo terremoto. Ma il contributo non è mai stato erogato. Nel procedimento l’amministrazione Biancardi si giustificava dichiarando che i fondi non erano sufficienti.
Dopo essersi visti negare il contributo nonostante fosse già stato regolarmente assegnato, i proprietari affidarono l’incarico di recupero delle somme spettanti presso il Comune di Nola agli avvocati Domenico Ruocco e Carmine Giugliano che avviarono nel 2012 il procedimento che ha portato alla sentenza di condanna dell’amministrazione Biancardi del 2 gennaio.
Da quanto si è potuto ricostruire della vicenda, la ripartizione dei fondi post terremoto era stata fissata con diverse delibere di giunta nel 2006 durante l’amministrazione Napolitano. Durante l’amministrazione Biancardi sono stati modificati i termini di assegnazione estendendo la lista dei beneficiari senza però procedere a richiedere al Ministero i fondi a copertura degli ulteriori contributi. In tale situazione, i contributi sono stati assegnati parzialmente ad alcuni aventi diritto escludendo, tra gli altri, i proprietari di palazzo Alfano.
Dal dispositivo della sentenza emergono delle gravi responsabilità a carico del sindaco Biancardi e della sua giunta dell’epoca. Infatti, secondo il dispositivo di sentenza, “è evidente, allora, che le ricordate delibere comunali sono da considerarsi illegittime e come tali da disapplicarsi”. La sentenza ribadisce anche che l’Amministrazione Biancardi, ha disapplicato le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture che “rispondendo ad un quesito dello stesso Comune di Nola, ha ribadito che non sono rinvenibili ulteriori criteri di di priorità rispetto a quelli previsti dalla legge”.
La detta sentenza – dichiara l’avvocato Domenico Ruocco – ha sconfessato la difesa del Comune di Nola, secondo cui il Ministero non avrebbe erogato somme sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti gli immobili esistenti nel proprio territorio aventi diritto al richiamato beneficio. Lo stesso Tribunale ha altresì disapplicato, perché ritenute illegittime, le delibere comunali sulla scorta delle quali erano stati individuati particolari criteri di preferenza che, in passato, avevano consentito a soli pochi soggetti di poter beneficiare dei detti ‘buoni contributo’.”
In pratica, da quanto si evince dal dispositivo di sentenza, l’amministrazione Biancardi ha assegnato i fondi a una serie di soggetti aventi diritto ma ha omesso di modificare le precedenti delibere di Giunta risalenti al 2006 che fissavano una diversa ripartizione. Da tale mancata rettifica delle delibere della precedente amministrazione, la ripartizione dei fondi operata da Biancardi è quindi risultata inquinata da procedure discrezionali e illegittime. La più grave conseguenza del comportamento illegittimo dell’amministrazione Biancardi è il danno erariale, che ammonta a più di un milione di euro, derivante dagli effetti della sentenza n° 1 del 02 gennaio 2016. Restano da verificare, ad opera della Magistratura contabile e penale, i profili di responsabilità a carico dell’amministrazione Biancardi anche perché, rilevata in sentenza la illegittimità di certi atti amministrativi, il danno erariale all’ente comune di Nola dovrà necessariamente essere risarcito dai responsabili delle evidenziate irregolarità.
Va anche rilevato che al fine di non alimentare strumentalizzazioni politiche della vicenda si precisa che le delibere disapplicate dal Tribunale per giungere alla sentenza di condanna riguardano l’anno 2006 e, quindi, sono precedenti alla amministrazione guidata dal Sindaco Geremia Biancardi.