FISCO. Irpef, detrazione del 19% sulle spese scolastiche ed universitarie, ecco tutte le info.

FISCO. Irpef, detrazione del 19% sulle spese scolastiche ed universitarie, ecco tutte le info.

Con la circolare 7/E/2017, il Fisco ha reso diversi chiarimenti relativi alla detrazione Irpef spettante per le spese scolastiche e di istruzione universitaria. Le spese di istruzione “tradizionali” per le quali è prevista la detrazione del 19%, sono quelle relative alla frequenza di corsi di: istruzione secondaria, istruzione universitaria e specializzazione universitaria, nonché master universitari presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani. Oltre a tali spese di istruzione, a partire dal 2015 (articolo 1, comma 151, L. 107/2015) sono detraibili anche le spese relative all’istruzione di grado inferiore, ossia:
 scuole dell’infanzia (scuole materne),
 scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie),
 scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti
locali.

Spese detraibili
È possibile beneficiare della detrazione in relazione ai versamenti effettuati per:
1. tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e contributi obbligatori;
2. contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e
sostenuti per la frequenza scolastica.
Relativamente al punto 2, appare utile precisare si tratta delle spese per:
 la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circolare AdE 18/E/2016 risposta 2.1);
 le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

Sono, invece, escluse le spese sostenute per:
 l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare AdE 3/E/2016, risposta 1.15);
 il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (risoluzione AdE 68/E/2016

rubrica a cura del dott. Bianco Bevilacqua Francesco
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