(RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO).
Una sede degna ed efficiente per la Protezione civile? Una bella idea. Ma a Forino non sarà possibile. Il progetto è stato bocciato e non è stato ammesso a finanziamento.
Ancora una volta la superficialità degli amministratori impedisce al nostro paese di ottenere le risorse necessarie per realizzare un’opera più che utile, indispensabile per la nostra comunità.
Il gruppo di volontariato della protezione civile di Forino rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro paese. I cittadini sanno che possono fare affidamento sull’opera generosa dei volontari del gruppo della protezione civile sia per far fronte alle numerose esigenze della quotidianità e soprattutto alle emergenze derivanti dalle calamità naturali. Il gruppo dei volontari è un virtuoso esempio di associazionismo. Infine, il nostro gruppo si è fatto apprezzare per competenza e professionalità in numerose iniziative e attività operative e formative in Campania e oltre i confini della nostra regione.
Costruire una sede che potesse ospitare i volontari, i mezzi, le attrezzature e accogliere le iniziative di cooperazione di collaborazione con altri volontari sarebbe il giusto riconoscimento di questi meriti e costituirebbe il presupposto per sviluppare e valorizzare questa esperienza. Ma evidentemente le preoccupazioni e le priorità degli amministratori non sono quelle di curare la in modo accurato la predisposizione di una richiesta di finanziamento.
I motivi della bocciatura trascritti integralmente.
Dalla documentazione prodotta in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi è emerso che tattasi di tre edifici isolati (e non giuntati): in ottemperanza a quanto prescritto ai punti 4 e 8 del bando , era obbligatorio – “pena esclusione” – produrre tre distinte istanze da trasmettere singolarmente. Tra l’altro, il numero massimo di istanze presentabili in base alla popolazione (< 10.000 ab) era pari a n.2 (p.to 4 – tab.1).
Per completezza, in ordine al punteggio dichiarato in autovalutazione, si rileva che: a) non è possibile riconoscere il punteggio di cui alla TAB. C, relativo alla riclassificazione, non sussistendone le condizioni (la zona sismica non risulta variata ai sensi della DGR. 5447/02); b) non può essere riconosciuto il punteggio relativo alla TAB D in quanto l’edificio non è prospiciente/interferente con una via di fuga né tanto meno è individuato nell’analisi delle CLE. Inoltre essendo l’edificio individuato come COC secondario non è possibile riconoscere neanche il punteggio della tab. E (vedi anche faq n.3)].
Prof. Fruncillo Domenico “FORINO POLIS