Giovedì 12 Giugno, durante un ulteriore monitoraggio del territorio in località La Fossa le guardie zoofile Enpa guidate dal caponucleo Saverio Capriglione hanno rinvenuto altri rifiuti nel bosco. Sono stati trovati resti di tegole, calcinacci, plastica e gomma abbandonati dai cittadini che continuano a non curarsi del territorio e della splendida natura dove vivono. Chiaramente è stato tutto segnalato alle autorità competenti, che avrebbero provveduto a breve alla bonifica.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 la disciplina sostanziale dell’illecito abbandono di rifiuti non ha subito modifiche. Il divieto di abbandono continua a essere imposto dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006: il primo comma del citato articolo proibisce l’abbandono e il deposito incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo; il successivo secondo comma vieta di immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Mentre il quadro delle regole in tema di abbandono di rifiuti è rimasto immutato, il nuovo D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha inciso in modo profondo sul panorama delle correlate sanzioni amministrative.
Nel Testo unico ambientale spetta agli articoli 255, 1° comma e 256, 2° comma riportare le disposizioni punitive per le violazioni dei precetti in tema di abbandono di rifiuti.
Al riguardo, occorre prioritariamente demarcare l’illecito amministrativo da quello penale: come discende dal combinato disposto degli articoli 255, 1° comma e 256, 2° comma, l’abbandono di rifiuti è sanzionato come violazione amministrativa se la condotta è realizzata da un privato e come reato contravvenzionale se è commessa da un titolare di impresa o un responsabile di ente1. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità2, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti previsto dall’art. 256, 2° comma del D.Lgs. n. 152/2006, il riferimento alla titolarità di impresa non riguarda soltanto il soggetto formalmente responsabile dell’attività, ma include anche chi esercita di fatto l’attività imprenditoriale inquinante.
Il delineato confine tra reato e illecito amministrativo non ha subito variazioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Invece, il correttivo del Testo unico ambientale ha radicalmente trasformato l’impianto amministrativo sanzionatorio corredato alle violazioni del divieto di abbandono da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di enti o imprese. Per questo motivo la sezione Enpa di Avellino con le sue guardie ha deciso di monitorare ogni giorno le montagne e i boschi anche per riuscire ad individuare i cittadini che incuranti dell’ambiente continuano a sversare di tutto fregandosene delle leggi ma soprattutto del loro pianeta.
IL TESORIERE PROVINCIALE – Dora Mesolella