Una vicenda come tante se ne vedono nei nostri condomini merita di essere resa nota per le conseguenze cui possono soggiacere coloro che lo ripetono, in quanto è un comportamento che sovente viene portato alla nostra attenzione. Arriva in Cassazione a seguito di due condanne in primo e secondo grado il caso di una uomo salentino che assieme alla madre aveva installato un cancello di ferro e lo aveva chiuso a chiave così da impedire l’accesso ai vicini al lastrico solare di proprietà comune ove erano soliti stendere i panni. Per i giudici di legittimità dev’essere confermata la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, colui che tiene questo tipo di condotta. A stabilirlo è la sentenza 40540/17, pubblicata il 6 settembre dalla sesta sezione penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo, condannato in concorso con la madre sia dal Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casarano che in secondo dalla Corte di Appello del capoluogo salentino grado per il reato previsto dall’articolo 392 del codice penale per aver installato e chiuso a chiave un cancello di ferro di accesso a una scala in comproprietà e che i vicini usavano come accesso al lastricato per poter stendere i panni. Secondo la difesa dell’imputato che chiedeva l’annullamento della sentenza, la condotta realizzava una «violenza manutentiva» per conservare il suo possesso del bene per cui non era integrato l’elemento materiale del reato. Di diverso avviso la Suprema Corte che nel rigettare il ricorso sostiene che non è pertinente al caso in esame il riferimento al concetto di «violenza manutentiva», che esclude «l’arbitrarietà dell’esercizio delle proprie ragioni se il soggetto attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o per recuperarlo nell’immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), perché in entrambi i casi l’ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato». Viene in rilievo relativamente al caso in questione che la sostituzione di un cancelletto di legno senza chiave con un uno di ferro chiuso a chiave «non valse a mantenere un indiscusso integrale possesso, ma lese il possesso della controparte».