SOCIETA’ AVELLINO
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 5000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c.,
documentazione fotografica).
Dispone che la sanzione della disputa della gara casalinga della Società FOGGIA e della Società
AVELLINO a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla
data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO
PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
SOCIETA’ FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 10.000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in
considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di
indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).