Il TFN con il relativo comunicato ha pubblicato le motivazioni del II Collegio che aveva accolto il ricorso dell’ Avellino SSD in merito al tesseramento dell’attaccante Louis Maria Alfageme. Eccole qui sotto.
“Con atto del 22 gennaio 2019, la società Calcio Avellino SSD a r.l. proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il dipartimento Interregionale della L.N.D. aveva respinto la richiesta di tesseramento, in favore della stessa Calcio Avellino SSD, del calciatore Alfageme Luis Maria, con la seguente motivazione: “calciatore non tesserabile (vedi art. 40 quater NOIF): ore 15,40 del giorno 22 gennaio 2019”. A fondamento del proprio reclamo, la società sportiva deduceva che la L.N.D. avrebbe errato nell’applicare l’art. 40 quater NOIF, laddove avrebbe dovuto applicare i punti 6) e 7) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018, che regola il tesseramento dei calciatori che modificano il loro status nel corso della medesima stagione sportiva.
Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.
L’art. 40 quater NOIF disciplina il tesseramento dei calciatori stranieri per le società dilettantistiche e prevede, come termine massimo per il tesseramento, la data del 31 dicembre. Tale norma ha carattere generale.
La FIGC, tuttavia, a mezzo di comunicati ufficiali, può stabilire, per le singole stagioni sportive, norme diverse e specifiche per il tesseramento dei calciatori. Con il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018, la FIGC ha disciplinato, in relazione alla stagione sportiva 2018-2019, il tesseramento dei calciatori professionisti che, per qualsiasi motivo, abbiano risolto il loro rapporto contrattuale.
Tale norma, in particolare, stabilisce che Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il loro rapporto contrattuale, possono avvenire: da domenica 1 luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00).
Questa norma, dunque, può essere considerata una norma speciale rispetto alla normativa generale prevista dalle NOIF, ed, in quanto norma speciale, idonea a derogare la stessa. Invero, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra. Quest’ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.
Del resto, se così non fosse, significherebbe privare di qualsivoglia valore le regole stabilite nei Comunicati Ufficiali.
Alla stregua di quanto detto, è evidente che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018.
Nel caso di specie, difatti, il calciatore extracomunitario Alfageme Luis Maria, nel corso della stagione sportiva 2018-2019, aveva risolto il proprio rapporto contrattuale con la società FC Casertana, militante in Lega Pro. Dopodiché si era tesserato per la società dilettantistica SSD Calcio Avellino, la quale aveva provveduto a depositare l’atto di tesseramento il 22 gennaio 2019, ossia entro il termine stabilito dal suddetto Comunicato Ufficiale.
Da qui l’accoglimento del reclamo.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla Società Calcio Avellino SSD arl e, per l’effetto, dichiara valido il tesseramento del calciatore Alfageme Luis Maria – matr. FIGC 4382902 – n. 17.12.1984 – in favore della stessa a far data dal 22.1.2019”.