Il Corpo Forestale dello Stato rammenta a tutti i cittadini che, in questo periodo, considerato di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, vige il divieto assoluto di procedere all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale. Questo divieto è scattato, in diverse regione italiane, in particolare in Calabria. Il divieto ha inizio il 15 giugno scorso, con l’inizio del periodo di massimo rischio incendi, il quale durerà fino al 30 settembre, salvo eventuali proroghe determinate dall’andamento climatico. Detta pratica agricola rappresenta la principale causa degli incendi boschivi colposi e, in questo periodo, è vietata durante tutto l’arco della giornata, senza alcuna eccezione. In alternativa, tuttavia, è consentito triturare, in loco, il materiale vegetale con apposite macchine per ottenere fertilizzante naturale. In Campania il divieto c’è ma non è rispettato anche perché una recente sentenza della Corte di Cassazione in riferimento alla sentenza del 2013 del Tribunale di Avellino, ha ritenuto che non si dovesse parlare di attività di smaltimenti mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali. In particolare, ha ritenuto che la cenere di legno proveniente dal bruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali può essere impiegata come concime, cosicché il bruciamento deve essere considerato un metodo naturale che consente di riutilizzare direttamente sul posto i residui derivanti dalla silvicoltura. Ma di tale opinione non è stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché a suo avviso, l’incenerimento di residui vegetali sarebbe sanzionato penalmente a prescindere dalla quantità di rifiuti smaltiti illecitamente, perché essi sono qualificati come rifiuti speciali (dall’art. 184, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006). Richiama dunque una sentenza della Corte di Cassazione del 2008 secondo la quale l’utilizzazione delle ceneri come concime naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali e i residui del incenerimento di rami tagliati non costituiscono materia prima secondaria, ma rifiuto.
In ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, il legislatore prevede che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali sia sempre vietata e i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana. Quindi la palla per impedire che le nostre aree siano invase dal fumo acree della combustione dei vegetali agricoli e forestali dipende dagli amministratori locali, che guarda caso, molti di essi sono anche proprietari e conduttori di imprese agricole.