Omicidio e lesioni stradali ipotesi autonome di reato. Pene più severe per chi guida sotto l’effetto di alcolici e droghe e stretta sui pirati della strada e revoca della patente. Sono questi, in sintesi, i capisaldi del ddl che introduce nel codice penale il reato di autonomo di omicidio stradale approvato dal Senato che ha detto sì alla fiducia del Governo con 169 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti.
Una fiducia annunciata, tra le proteste, dalla ministra per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e giustificata dalla necessità di assicurare la fine certa dell’iter di approvazione di “un provvedimento così sentito dai cittadini” che già doveva vedere la luce prima della fine dell’anno e che, senza “blindatura” rischiava di tornare di nuovo alla Camera in una eterna navetta che dura ormai da molto tempo.
Giusto un mese fa, infatti, a Montecitorio un emendamento di Francesco Paolo Sisto (FI), approvato a voto segreto, ha escluso l’arresto obbligatorio in flagranza per il conducente alterato dall’alcol o dalla droga che dopo l’incidente si ferma a prestare soccorso alle vittime e collabora con gli inquirenti. Oggi, poi, un altro emendamento, a firma di Carlo Giovanardi (Gal), voleva estendere il non obbligo di arresto in flagranza anche nel caso di incidenti mortali.
Da qui il respingimento della sospensiva e la decisione della fiducia per dare, come affermato dal relatore Pd Luigi Cucca “una risposta seria e concreta alla domanda di giustizia troppe volte rimasta inascoltata in questi anni”.
Ora il ddl è diventato legge dello Stato e si incammina verso la Gazzetta Ufficiale. Ecco come cambia, dunque, il codice penale:
L’omicidio stradale colposo diventa reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) per l’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda, prevede invece da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza prevede, infine, la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).
Speculare la stretta per le lesioni personali stradali che vedono invariata la pena base (se provocate per violazione al codice della strada) e rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati.
Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi, e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Scattano le aggravanti anche se l’incidente provoca la morte o lesioni di più persone e viene stabilito inoltre il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti.
Per contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Per il nuovo reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi). Il pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle indagini preliminari soltanto una volta.
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.