L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione. L’automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato se comunica, ancorché in termini negativi, di non sapere chi fosse alla guida, non è soggetto a nessuna sanzione 126-bis codice strada. Deve reputarsi che, resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente. Resta, comunque, devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante. Lo ha stabilito la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 9555 del 18-04-2018 . Nel caso di specie il Tribunale di Bari, esercitando appunto tale discrezionale potere di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilità della opponente valorizzando da un lato il decorso del tempo tra la data dell’infrazione contestata e quella della richiesta di informazioni, oltre tre mesi, e, dall’altro, la riferita presenza nel nucleo familiare anche di altri soggetti ordinariamente fruitori dell’autovettura, reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente. Tant’è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma che: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità“.