ETICHETTA ORIGINE LATTE, SCADUTI I TERMINI PER SMARTIRE LE SCORTE

ETICHETTA ORIGINE LATTE, SCADUTI I TERMINI PER SMARTIRE LE SCORTE

MASIELLO: VITTORIA COLDIRETTI, PROSSIMO PASSO OBBLIGO PER LA PASTA

Scaduto il termine dei 180 giorni per smaltire le confezioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, come burro formaggi e yogurt, con etichette senza indicazione dell’origine della materia prima. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare l’entrata in vigore definitivo del decreto per l’indicazione dell’origine in etichetta in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

“La tracciabilità del latte – commenta Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale della Campania – è un esempio concreto di contrasto alle frodi alimentari. Una lunga battaglia di Coldiretti si conclude consegnando il controllo al vero attore dell’agroalimentare, il consumatore. Una scelta consapevole e informata è il vero argine al falso made in Italy. Gli agricoltori e gli allevatori chiedono trasparenza perché non hanno nulla da nascondere. Il cibo sano e autenticamente italiano vuole mostrarsi e farsi riconoscere. Il prossimo passo sarà l’entrata in vigore il 17 febbraio 2018 del decreto interministeriale che stabilisce l’etichetta trasparente per la pasta. Finalmente si potrà conoscere l’origine delle semole con cui è fatta e scegliere magari quella da grano duro coltivato dai nostri cerealicoltori”.

Il consiglio ai consumatori – spiega Coldiretti – è di verificare l’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, che si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti diciture:

a)    “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b)    “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.